martedì 27 maggio 2025
Notiziario Contributo di solidarietà a carico dei dirigenti ex INPDAI – Precisazioni dell’INPS

Cuneo, 18/06/2013

Circolare n. 537

Argomento : Lavoro e previdenza


Contributo di solidarietà a carico dei dirigenti ex INPDAI – Precisazioni dell’INPS

Con Messaggio n. 9703 del 14 giugno 2013, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni ai fini della esatta individuazione dei dirigenti ex INPDAI assoggettati al prelievo contributivo dello 0,50%, istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 – dall’art. 24, comma 21, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Sedi territoriali e dalle aziende in ordine alla corretta assoggettabilità dei dirigenti ex INPDAI al contributo di solidarietà come definito in premessa, la Direzione centrale dell’INPS, con il Messaggio n. 9703 del 14 giugno 2013 (in allegato), ha fornito precisazioni per la gestione delle criticità derivanti dalla esatta individuazione dei soggetti per cui il contributo è dovuto.

Come già indicato nelle nostre precedenti Circolari (“Lavoro e previdenza” n. 638 del 24/07/2012 e n. 818 dell’11/10/2012), l’obbligo contributivo sorge unicamente in presenza di due requisiti:
-    Almeno 5 anni di iscrizione al Fondo ex INPDAI al 31/12/1995 (requisito non sempre noto al datore di lavoro);
-    Attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale (requisito noto al datore di lavoro).

Per quanto riguarda il primo punto, si intende la complessiva anzianità contributiva accreditata al momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo di cui al citato art. 24 e temporalmente riferita a periodi anteriori al 31/12/1995, pur se derivante da contribuzione diversa da obbligatoria (trasferimenti gratuiti, riscatti, ricongiunzioni, figurativi e facoltativi). E’ irrilevante il momento dell’accredito di detta contribuzione, anche se intervenuto successivamente al 31/12/1995.

In  merito al secondo requisito, solo la “qualifica 3” (che identifica i soli dirigenti industriali per cui è tuttora esistente il rapporto di lavoro già in essere al 31/12/2002 - data di cessazione INPDAI) correttamente attribuita dall’azienda determina l’attualità di iscrizione nel Fondo. In caso di azienda non industriale, essa deve essere contraddistinta dal CA “9U” che identifica le posizioni aziendali che, per effetto di pregresse opzioni validamente esercitate o di norme speciali, hanno acquisito dirigenti industriali con titolo al mantenimento del regime previdenziale ex INPDAI.

In presenza di contribuzione versata ma non dovuta con codici causale “M240” (Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) e codice causale “M241” (Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) per lavoratori non soggetti a tale imposizione contributiva, l’Istituto ha fornito le modalità operative per il recupero delle somme erroneamente versate mediante la valorizzazione del codice causale “L241” avente il significato di “recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di <Denuncia Individuale> (vedi Messaggio n. 16058 del 14/10/2012).



Allegati :

Messaggio n. 9703 del 14-06-2013




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