giovedì 25 aprile 2024
Notiziario Super ammortamento: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Cuneo, 27/11/2017

Circolare n. 587

Argomento : Fisco


Super ammortamento: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per i beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Facciamo seguito alla nostra circolare in materia n. 230 del 7 aprile 2017, per informare che, con Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell’agevolazione del super ammortamento relativamente agli investimenti in beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46.

In particolare, è stato chiesto se, nell’ipotesi in cui i beni strumentali dal costo unitario non superiore a euro 516,46 vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi, sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione, oppure se si debba obbligatoriamente fare riferimento ai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i commi 1 e 2 dell’art. 102 del TUIR, che prevedono, ai fini della deducibilità IRES, di applicare le quote di ammortamento al costo dei beni materiali strumentali, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti della metà per il primo esercizio e a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Il comma 5 dell’art. 102 del TUIR, inoltre, prevede che per i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come nel caso prospettato, ovvero in cui il contribuente in bilancio decida di ammortizzare i beni in questione in più esercizi e quindi decida di non dedurre integralmente il costo dei beni nell’esercizio di acquisto, non potrà dedursi extracontabilmente la maggiorazione del 40% in un’unica soluzione, ma la stessa potrà essere applicata, di anno in anno, in base ai coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Dal punto di vista pratico il contribuente:

  • dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 102 TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico;
  • dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

Alleghiamo la Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, che riporta, oltre ai chiarimenti di cui sopra, anche due esempi di calcolo.

L’ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.


Allegati :

Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017




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