venerdì 26 aprile 2024
Notiziario Interpretazione autentica determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 27093 del 15 novembre 2017

Cuneo, 28/11/2017

Circolare n. 589

Argomento : Lavoro e previdenza


Interpretazione autentica determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti- Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 27093 del 15 novembre 2017

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 718 del 7 dicembre 2016 in cui davamo notizia della legge  1° dicembre 2016, n. 225, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che all'art. 7quinquies ha introdotto una norma di interpretazione autentica che permette di porre fine ai contrasti interpretativi sorti in sede di Cassazione civile riguardo alla disciplina in materia di trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori trasfertisti e dei lavoratori in trasferta.
Si chiarisce infatti che la norma sul trattamento di trasfertismo ( cioè imponibilità al 50%) ricorre quando esistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni, si applica il diverso trattamento forfettario previsto per le indennità di trasferta.

Confindustria, già da tempo, aveva sostenuto l’introduzione di una disposizione in tal senso, di grande interesse ed attualità per tutto il nostro sistema ed, in particolare, per il settore edilizia e impiantistica, caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro o assunzione e per i quali spesso si configura la fattispecie della trasferta "occasionale" e non quella della "trasferta abituale".

Con ordinanza interlocutoria del 18 aprile 2017 n. 9317 la Sezione Lavoro della Cassazione ha però sostenuto che con il suddetto art. 7-quinquies il legislatore, con una disposizione non interpretativa ma innovativa con effetti retroattivi, avrebbe attribuito alla norma sul trasfertismo un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero dei suoi significati possibili.

Pertanto, la Sezione Lavoro, sull'assunto secondo cui la questione ha dato luogo, nel tempo, ad un rilevante contenzioso - che ha visto susseguirsi plurimi e contrastanti interventi del legislatore e della stessa Corte - ha disposto la rimessione della controversia al Primo Presidente, per la valutazione della relativa assegnazione alle Sezioni Unite, considerando la suddetta questione qualificabile come di massima importanza.

Con sentenza n.27093 del 15 novembre c.m. (in allegato) le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno invece confermato la natura interpretativa e, quindi, retroattiva dell’art. 7-quinquies.
Ci risulta che l’INPS stia predisponendo una circolare che farà il punto della situazione.


Allegati :

Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 27093




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