venerdì 26 aprile 2024
Notiziario CIG - Calcolo del quinquennio e del biennio mobile

Cuneo, 30/11/2017

Circolare n. 596

Argomento : Lavoro e previdenza


CIG - Calcolo del quinquennio e del biennio mobile

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017 (in allegato), fornisce chiarimenti in merito alla modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, con particolare riguardo al concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile.

Il D.Lgs. n. 148/2015 (c.d. Jobs act), con il quale è stata riformata la disciplina degli ammortizzatori sociali, stabilisce, all'art. 4, che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatte salve le specifiche discipline previste nel caso di utilizzo del contratto di solidarietà o per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione), per le quali il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
In merito all’utilizzo del contratto di solidarietà, si ricorda che il citato decreto prevede che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei 24 mesi, il periodo dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computato nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale disposizione non si applica, tuttavia, alle imprese edili ed affini.

Definizione di quinquennio mobile
Il Ministero del Lavoro precisa che per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ciascuna unità produttiva e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi, tenuto conto di quanto sopra precisato. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo, anche in costanza di utilizzo del trattamento, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Nel caso di utilizzo della C.i.g.s., si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti. Nel caso di utilizzo della C.i.g.o., ai fini della durata massima complessiva, si applicano gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui lo stesso legislatore nel declinare le durate massime della C.i.g.o. fa riferimento alla settimana come unità di misura (art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015).

Il Ministero precisa, inoltre, che i periodi anteriori al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva dei trattamenti.

Il legislatore utilizza anche il concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti e, pertanto, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile devono essere applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di C.i.g.o. e Fondi di solidarietà. Infatti, in merito a questi ultimi fondi, nella suddetta circolare il Ministero chiarisce che, fermo restando quanto declinato in materia durata massima complessiva e in materia di C.i.g.s., il concetto di biennio mobile e di quinquennio mobile viene in rilievo anche in materia di Fondi di solidarietà.

Relativamente all’utilizzo dell’ammortizzatore C.i.g.o., si ricorda che l'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile.



Allegati :

Circolare MdL n. 17-2017




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