sabato 27 aprile 2024
Notiziario IVA – Versamento d’acconto: termine del 27 dicembre 2017

Cuneo, 04/12/2017

Circolare n. 600

Argomento : Fisco


IVA – Versamento d’acconto: termine del 27 dicembre 2017

I contribuenti IVA mensili e trimestrali dovranno effettuare, entro il 27 dicembre p.v., un versamento a titolo di acconto dell’IVA relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
L’acconto è dovuto nella misura dell’88 per cento dell’IVA a debito relativa al periodo (mese, trimestre) considerato.
Ai fini del calcolo è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico, quello previsionale o quello analitico.

Sono esposte, di seguito, le modalità per la determinazione della somma da versare a titolo di acconto IVA entro la predetta scadenza.

CONTRIBUENTI MENSILI


I contribuenti mensili devono versare, come acconto dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017, un importo pari:

  • all’88% del versamento complessivamente effettuato (pari alla somma dell’acconto IVA, corrisposto entro il 27 dicembre 2016, e del saldo versato entro il 16 gennaio 2017) o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre 2016

oppure, se ritenuto inferiore,

  • all’88% di quanto si prevede di dover complessivamente versare per il mese di dicembre 2017.

Se un contribuente risultava a credito IVA, per il mese di dicembre 2016, non verserà nulla a titolo di acconto IVA, anche nell’ipotesi che risulti a debito per il mese di dicembre 2017.

Ugualmente non verserà nulla a titolo di acconto IVA il contribuente che prevede di risultare a credito per il mese di dicembre 2017, anche se risultava a debito per il mese di dicembre 2016 (secondo un espresso orientamento ministeriale, infatti, “... l’acconto non è dovuto in tutti i casi in cui il dato storico o quello previsionale sia costituito da un credito d’imposta”).

I contribuenti mensili dovranno pertanto versare:

  • entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 di sabato), l’IVA eventualmente dovuta per il mese di novembre 2017;

  • entro il 27 dicembre 2017, l’acconto IVA in oggetto.

Tale acconto andrà a ridurre il debito IVA di dicembre 2017 in sede di liquidazione dell’IVA da versarsi con il Mod. F24 entro il 16 gennaio 2018.

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI


I contribuenti trimestrali devono versare, come acconto dell’IVA relativa al quarto trimestre 2017, un importo pari:

  • all’88% del versamento complessivamente effettuato (pari alla somma dell’acconto IVA, corrisposto entro il 27 dicembre 2016, e del saldo versato entro il 16 marzo 2017) o che avrebbero dovuto effettuare relativamente all’ultimo trimestre dell’anno 2016;

oppure, se ritenuto inferiore,

  • all’88% di quanto si prevede di dover complessivamente versare relativamente all’ultimo trimestre dell’anno 2017.

METODO ANALITICO

Tale metodo è alternativo ai due metodi sopra visti; il contribuente è pertanto libero di scegliere, tra i tre metodi, quello che preferisce.
E’ stabilito che l’obbligo relativo all’acconto possa essere adempiuto mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto:

- come IVA a debito:

  • dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture o dei corrispettivi per il periodo dal 1° al 20 dicembre 2017 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017 per chi effettua liquidazioni con cadenza trimestrale);

  • dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2017, ma non ancora fatturate o annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;

- come IVA a credito:

  • dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro acquisti dal 1° al 20 dicembre 2017 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017, per chi effettua liquidazioni con cadenza trimestrale).

Facciamo rilevare che, per effettuazione dell’operazione, deve intendersi quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/72, vale a dire:

  • consegna o spedizione, per i beni mobili;

  • stipulazione dell’atto, per i beni immobili;

  • riscossione del corrispettivo, per le prestazioni del servizio;

  • fatturazione, se precedente i suddetti eventi.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

La Legge 29 dicembre 1990, n. 405 istitutiva dell’acconto IVA prevede, al comma 3 dell’art. 6, particolari disposizioni per quei contribuenti che hanno mutato la cadenza dei versamenti IVA rispetto all’anno precedente.
L’acconto IVA non deve essere versato se risulta di ammontare inferiore a € 103,29.
Se il versamento dell’acconto in oggetto viene omesso o parzialmente eseguito, si incorre nella sanzione del 30% delle somme non versate o versate in meno, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
E’ comunque, possibile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’acconto IVA, esso dovrà essere effettuato tramite Modello F24 telematico.
L’importo dell’acconto IVA andrà versato previo arrotondamento al centesimo di euro.
Sui suddetti moduli di versamento i contribuenti mensili dovranno indicare il codice-tributo 6013 e l’anno 2017; i contribuenti trimestrali dovranno indicare il codice-tributo 6035 e l’anno 2017.





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