sabato 20 aprile 2024
Notiziario Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. – Versamento dell’acconto entro il 18 dicembre 2017

Cuneo, 04/12/2017

Circolare n. 599

Argomento : Fisco


Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. – Versamento dell’acconto entro il 18 dicembre 2017

I sostituti d’imposta devono assoggettare la rivalutazione maturata in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.
L’imposta va versata (anche per la parte a carico del Fondo Tesoreria Inps):
  • in acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni) entro il giorno 16 dicembre dell’anno di competenza;
  • a saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato) andrà versato l’acconto dell’imposta sostitutiva 17% dovuta per l’anno in corso.

L’art. 1, commi 623 e 625, Legge n. 190/2014 (cd “Legge di stabilità 2015”) ha incrementato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sulle rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto. La nuova misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. L’art. 2120 del codice civile prevede per i sostituti d’imposta l’obbligo di rivalutare il fondo T.F.R. accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.
La rivalutazione maturata in ciascun anno va assoggettata, in base alle sopra richiamate disposizioni, ad imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.

IMPUTAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva deve essere imputata a riduzione del fondo T.F.R..
In sostanza, al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà quanto spettantegli a titolo di T.F.R. al netto delle ritenute IRPEF dovute in base alla tassazione separata nonché al netto dell’imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione versata, nel corso degli anni, dall’impresa.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta va versata:

  • in acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni), entro il giorno 16 dicembre dell’anno di competenza. Il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva 17% andrà eseguito, per l’anno in corso, entro il 16 dicembre p.v.;
  • a saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il versamento a saldo, relativo all’anno 2017, andrà eseguito entro il 16 febbraio 2018.

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
L’acconto dell’imposta sostitutiva va calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, rispetto a quello per il quale l’acconto è dovuto, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.F.R. erogati nel corso di detto anno.
Per l’anno in corso l’acconto va, pertanto, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nel 2016, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.F.R. erogati in detto anno.

In alternativa alla predetta modalità, se più conveniente, l’acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In pratica, l’acconto per il 2017 può essere determinato sulla base del 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nel 2017.

A questo proposito si ricorda che i sostituti d’imposta devono versare all’erario (tra acconto e saldo) l’imposta sostitutiva 17% sulle rivalutazioni 2017 relative ai trattamenti di fine rapporto maturati e presenti in azienda, ovvero versati al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 dipendenti: - media anno 2006 o media dell’anno di costituzione; - aziende con meno di 50 addetti per il solo personale acquisito a seguito di operazioni societarie provenienti da imprese con almeno 50 addetti), al 31 dicembre 2016 (Tfr maturati secondo quanto disposto dall’art. 2120 c.c., al netto dello 0,50% dovuto al fondo pensioni, meno le quote versate ai fondi di previdenza complementare).
La rivalutazione 2017, da calcolarsi sui Tfr al 31 dicembre 2016, potrebbe quindi non essere interamente a carico dell’azienda, in quanto l’ammontare riferito alle somme versate al Fondo Tesoreria è da addebitare al Fondo Tesoreria stesso. La corrispondente imposta sostitutiva dovrà essere versata dal datore di lavoro sostituto d’imposta che provvederà, successivamente a recuperarla, dalle somme dovute all’Inps, attraverso il modello DM10/2.
La norma consente, così, al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo dell’acconto che ritiene più conveniente, tenendo presente però che un eventuale minor versamento rispetto al 90% di quanto sarà effettivamente dovuto sulla base della rivalutazione effettiva del 2017 comporta l’erogazione delle sanzioni previste per il ritardato versamento.

DETERMINAZIONE DEL SALDO
Entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale il saldo dell’imposta sostitutiva è dovuto va calcolato il 17 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno di competenza (rivalutazione del fondo T.F.R. più rivalutazioni maturate nei casi di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno) e da tale importo va dedotto quanto versato a titolo di acconto (entro il 16 dicembre dell’anno di competenza), ottenendo per differenza il saldo dovuto dell’imposta sostitutiva in oggetto.

VERSAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2017
Per l’anno in corso l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. deve essere versato entro il 18 dicembre p.v. (cadendo il 16 dicembre di sabato), mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Per il versamento andrà indicato, nella “Sezione Erario” del Mod. F24, il codice-tributo:

  • 1712 – “Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000”.

Come periodo di riferimento va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, pertanto per il versamento in acconto del corrente anno si dovrà indicare “2017”.

VERSAMENTO DEL SALDO PER L’ANNO 2017

Il saldo dell’imposta sostitutiva in oggetto, per l’anno 2017, andrà versato entro il 16 febbraio 2018.

Per il versamento andrà indicato, nella “Sezione Erario” del Mod. F24, il codice-tributo:

  • 1713 – “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000”.

Come periodo di riferimento si dovrà indicare “2017”.





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