martedì 23 aprile 2024
Notiziario Accordo di Libero Scambio UE – Canada (CETA) – Attivazione sistema REX

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 605

Argomento : Disciplina valutaria e doganale


Accordo di Libero Scambio UE – Canada (CETA) – Attivazione sistema REX

L’Agenzia delle Dogane il 16 novembre u.s. ha emanato la nota n. 61168/RU e la circolare n. 13/D fornendo indicazioni sull’operatività del sistema degli esportatori registrati (REX – Registered Exporter ).

In relazione agli scambi tra Unione Europea e Canada, la nota dispone che “ gli uffici procedono in via prioritaria e senza indugio all’attribuzione del codice e alla registrazione in REX […], per gli operatori economici che hanno già ottenuto a partire dallo scorso mese di settembre l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, senza che gli interessati presentino ulteriori istanze”.
Coloro che, compilando la domanda di registrazione sulla base del modulo di cui all’Allegato 2 della circolare 13/D o sul modulo di cui all’allegato 22-06 del Regolamn, hanno già ottenuto l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, saranno registrati al sistema REX dagli Uffici competenti, senza la necessità di presentare ulteriori istanze.
Gli operatori che, invece, avessero ottenuto l’estensione entro l’ambito CETA dello status di esportatore autorizzato, già ottenuto precedentemente a seguito di altri accordi o avessero ottenuto la qualifica di esportatore autorizzato in ambito CETA, ma non utilizzando il modello dell’allegato 2 alla circolare 13/D o quello riportato nell’allegato 22-06 RE, dovranno presentare domanda di registrazione sulla base del modulo di cui allo stesso allegato 2 della circolare 13/D. Ciò, perché i dati richiesti per l’iscrizione al REX potrebbero parzialmente differire da quelli forniti agli uffici per l’ottenimento dello status o l’estensione dello stesso.
Coloro che avessero già ottenuto lo status di esportatore autorizzato verso il Canada potranno compilare una dichiarazione di origine (per le spedizioni contenti materiale originario di valore superiore a € 6.000) utilizzando il numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero REX.
Dal 1° gennaio 2018 sarà, invece, indispensabile utilizzare il numero di registrazione che, nel frattempo, sarà stato comunicato dall’ufficio doganale competente.
La circolare in oggetto precisa che la domanda può essere presentata in formato cartaceo – a mano o a mezzo posta – o a mezzo e-mail non PEC. Occorrerà presentare il documento di identità del richiedente o allegarne una copia quando la presentazione avvenga a mezzo posta o e-mail. È, inoltre, possibile presentare domanda di registrazione in formato elettronico, con firma autenticata elettronicamente.
Inoltre, la nota del 16 novembre u.s. informa che è in via di realizzazione un’applicazione WEB sul Portale Unico dell’Agenzia (PUD), attraverso il quale gli operatori potranno presentare istanza di richiesta di registrazione, ma non sono ancora state fornite le date di avvio di tale applicazione.
La circolare 13/D prevede, infine, i casi di modifica o revoca della registrazione.

In allegato alla presente si può consultare uno schema riassuntivo dei principali casi nei quali potrebbero trovarsi gli operatori interessati a godere dello status di esportatore autorizzato nell’ambito CETA o ad ottenere la registrazione nel REX.


Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, i testi della nota n. 61168/RU e la circolare n. 13/D del 16 novembre 2017.


Allegati :

Circolare n. 13/D


Nota n. 61168/RU


Tabella riassuntiva




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