venerdì 19 aprile 2024
Notiziario Patent Box - Le nuove disposizioni attuative

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 607

Argomento : Fisco


Patent Box - Le nuove disposizioni attuative

Sul sito del MEF è stato reso disponibile, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DM 28 novembre 2017 che prevede la revisione della disciplina attuativa del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (c.d. Patent Box), introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 1, commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014.

Il decreto in oggetto, che sostituisce il precedente decreto interministeriale del 30 luglio 2015, si è reso necessario da un lato, per tener conto delle modifiche che la manovra correttiva 2017 (cfr. art. 56 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50) ha apportato al regime della Patent Box; modifiche che attengono in particolare all'eliminazione dei marchi di impresa dal novero dei beni immateriali agevolabili. Dall’altro lato, per disciplinare le modalità attraverso cui effettuare lo scambio di informazioni relativo alle opzioni già esercitate per i marchi in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE.

In particolare, per quanto concerne le novità contenute nel decreto rilevano, in primis, le modifiche delle disposizioni riguardanti gli ormai espunti marchi d'impresa nonché di quelle relative alle connesse attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, viene introdotta la c.d. grandfathering (art. 13) che disciplina il periodo "transitorio", prevedendo, tra l'altro, norme di coordinamento volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. A questo proposito, merita anche evidenziare che il decreto regola, con riferimento ai marchi, lo scambio spontaneo d'informazioni con i Paesi terzi membri dell'Inclusive Framework on Beps con i quali sia vigente uno strumento giuridico internazionale che consenta tale scambio (art. 14).

Di un certo interesse appare anche il novellato art. 6 del decreto (rubricato "definizione di bene immateriale") che assegna autonoma rilevanza normativa al vincolo di complementarietà tra IP. Tale articolo, infatti, nell'elencare i vari beni immateriali agevolabili, individua espressamente alla lett. e) anche l'autonoma ipotesi di "due o più" beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà "tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi". La distinta considerazione del vincolo di complementarietà, che si affianca come fattispecie autonoma alle altre ipotesi di beni immateriali agevolabili senza sostituirsi ad esse, sembra confermare quanto da noi già evidenziato nella citata circolare in merito al fatto che il vincolo di complementarietà non impone necessariamente di raggruppare gli intangibles agevolabili, ben potendo il contribuente effettuare distinte scelte per ciascun IP.

Infine, il decreto – che per quanto concerne le disposizioni non toccate dalle modifiche normative ricalca pedissequamente il precedente – fornisce anche l'occasione per "correggere" alcuni riferimenti normativi non più attuali (ad esempio, per il ruling previsto nell'ambito di questo istituto, si fa ora correttamente riferimento all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e non più all'abrogato art. 8 del D.L. n. 269 del 2003).


Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo del DM 28 novembre 2017.


Allegati :

DM 28 novembre 2017




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