giovedì 28 marzo 2024
Notiziario “Sismabonus” ed “Ecobonus” – Chiarimenti ministeriali

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 602

Argomento : Fisco


“Sismabonus” ed “Ecobonus” – Chiarimenti ministeriali

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 147/E del 29 novembre u.s. ha fornito importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus” e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni.

L’agevolazione fiscale c.d. “Sismabonus” è disciplinata dall’art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 90/2013 e prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3).

Tale detrazione è da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo e, in particolare, con le seguenti percentuali:

  • 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
  • 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
  • 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.

Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”) per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti:

Ripartizione delle spese

Con interpello viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del “Sismabonus” in dieci quote annuali di pari importo, anziché 5, nelle ipotesi di “interventi incisivi” che danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR).

Sismabonus e spese di manutenzione
La Risoluzione in oggetto risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se anche nell’ambito del “Sismabonus” possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
In passato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio, aveva chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
Ora, anche con riferimento alle ipotesi di “Sismabonus”, l’Agenzia conferma tale orientamento poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa.

Limite di spesa agevolabile

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione ordinaria e straordinaria, il limite massimo di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR.
Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione, occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017.


Allegati :

Risoluzione n. 147/E




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