venerdì 26 aprile 2024
Notiziario Canoni per uso di acqua pubblica: modifiche ai Regolamenti regionali 15/R e 6/R

Cuneo, 11/12/2017

Circolare n. 613

Argomento : Edilizia


Canoni per uso di acqua pubblica: modifiche ai Regolamenti regionali 15/R e 6/R

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale regionale n. 48 il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 2017, n. 12/R – Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di canoni per uso di acqua pubblica”.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2004, N. 15/R
Il Regolamento regionale n. 12/R emanato con il Decreto di cui sopra, apporta le seguenti modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R:
  • Modifiche all’articolo 4 “Canone per l’uso delle acque pubbliche”: inserimento del comma 5 bis con il quale si dispone che le esenzioni dal pagamento del canone e le riduzioni del canone (artt. 5 e 7 del Regolamento 15/R) decorrono dall’annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione all’autorità concedente della condizione che dà diritto alla riduzione o all’esenzione dal canone;
  • Modifiche all’articolo 7 “Riduzione del canone”: inserimento del comma 2 bis con il quale si dispone che il rinnovo della certificazione deve essere comunicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla data di scadenza del certificato, ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 2 dell’articolo 7;
  • Modifiche all'articolo 10 “Versamento del canone”: al comma 4 viene portato da 3,00 a 12,00 Euro l’importo complessivo dei ratei mensili relativi al canone che deve essere inferiore alla suddetta cifra affinché il pagamento sia effettuato in occasione del versamento del canone relativo all’annualità successiva;
  • Modifiche all’articolo 13 “Rimborsi”: inserimento del comma 3 bis con il quale viene data facoltà al concessionario, in alternativa al rimborso, di chiedere la compensazione delle somme versate in eccesso, con il canone dovuto per le annualità successive fino all’azzeramento del credito;
  • Modifiche all’articolo 14 “Omesso, insufficiente o ritardato pagamento”: viene modificato il comma 2 con la sostituzione delle parole “agli interessi legali vigenti nel periodo maggiorati” al posto delle parole “al tasso ufficiale di riferimento maggiorato”;
  • Inserimento dell’articolo 15 bis “Procedure concorsuali”: con tale articolo viene stabilito che l’obbligo del pagamento del canone è sospeso a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento del concessionario e che il curatore fallimentare può chiedere la variazione di titolarità della concessione entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2005, N. 6/R
Il Regolamento regionale n. 12/R emanato con il Decreto 12/R, apporta le seguenti modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R:
  • Modifiche all’articolo 3 “Canoni minimi”: viene portato da 20,00 a 31,00 Euro l’importo minimo del canone annuo relativo all’uso agricolo, di cui alla lettera a) del comma 1.

Il Regolamento n. 12/R, entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.



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