venerdì 26 aprile 2024
Notiziario D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 - Conversione in legge

Cuneo, 15/12/2017

Circolare n. 619

Argomento : Fisco


D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 - Conversione in legge

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del DL n. 148/2017 (“Decreto Fiscale") recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

Si segnalano, di seguito, le principali disposizioni in materia fiscale.

Definizione agevolata dei carichi fiscali (cd “rottamazione bis”)
In sede di conversione in legge è stata prevista una cd. “rottamazione bis” che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non hanno aderito alla “prima rottamazione” o che non hanno provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati.
Inoltre, è riconosciuta la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d’imposta 2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).

Spesometro
In sede di conversione è stata disposta la non applicazione delle sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.
È stata prevista, inoltre, la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale comunicando:
  • la partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione - codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Infine, è stata “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse/ricevute di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno:
  • la partita IVA del cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • la partita IVA dell’acquirente/committente per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

Split payment
E’ confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’estensione dell’applicazione della “scissione dei pagamenti” anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.
Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo “split payment” verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti:
  • tutte le pubbliche amministrazioni;
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
  • le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
In sede di conversione è stato esteso il beneficiari del credito d’imposta c.d. “bonus pubblicità” agli enti non commerciali.
Inoltre, dal 2018 tra gli investimenti ammissibili al credito d’imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).
È confermato che il credito in esame è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24 giugno e 31 dicembre 2017, a condizione che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24 giugno e 31 dicembre 2016.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della Legge 4 dicembre 2017, n. 172.



Allegati :

Legge n. 172/2017




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