venerdì 29 marzo 2024
Notiziario Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico

Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 621

Argomento : Fisco


Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico

Facciamo seguito alla nostra circolare in materia n. 230 del 7 aprile 2017, per informare che, con Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di corretta determinazione del costo degli investimenti agevolabili e ai termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110 del TUIR e ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16. In particolare:
  • in riferimento alle piccole opere murarie l’Agenzia delle Entrate ritiene che se le stesse non assumono natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento;
  • il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini dell’iper ammortamento, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio, in quanto trattasi di onere esclusivamente richiesto ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale;
  • relativamente alle attrezzature e accessori che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che assumono rilevanza ai fini dell’iper ammortamento solo se sono assolutamente necessari per il funzionamento del bene elencato nell’allegato A e se ne costituiscono normale dotazione (previsione di un limite quantitativo forfetario del 5% del costo del bene principale entro il quale le predette condizioni si ritengono soddisfatte); in tal caso per la fruizione dell’iper ammortamento dovrà essere applicato il coefficiente di ammortamento ai sensi del DM 31 dicembre 1988 previsto per le attrezzature.

Le considerazioni di cui sopra valgono sia nel caso di elementi accessori acquistati insieme all’investimento principale, sia acquistati separatamente anche presso altri fornitori.

Per quanto riguarda l’adempimento documentale per poter beneficiare dell’iper ammortamento, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2017 prevede che “… la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso…” e quindi tale  adempimento deve essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2017 se l’azienda intende avvalersi dell’agevolazione già nel 2017. Con la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la perizia asseverata deve essere redatta e consegnata all’impresa entro il 31 dicembre 2017, da dimostrarsi con atto avente data certa (es. invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta, oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata). Nel caso di perizia tecnica giurata, fermo restando quanto precisato per la consegna all’impresa entro il 31 dicembre 2017 della perizia asseverata, l’Agenzia delle Entrate consente al professionista di procedere al giuramento della perizia (anche presso un notaio) anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

In merito all’adempimento documentale di cui sopra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017, al fine di fornire ulteriori indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità (se beni di costo superiore a 500.000 euro) o della dichiarazione avente valore di autocertificazione (se beni di costo inferiore a 500.000 euro). Inoltre, il MISE ha predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione/autocertificazione e uno schema tipo di analisi tecnica, precisando che l’adozione di tali schemi non è obbligatoria, possono infatti essere adottati schemi o formati differenti, o integrare gli schemi in allegato con ulteriori elementi o informazioni.

Il MISE ha inoltre chiarito che la perizia giurata o l’attestazione di conformità contengono un accertamento di natura strettamente tecnica, mentre alla determinazione del costo fiscalmente rilevante, o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo di imposta agevolabile, o alla modalità di acquisizione dei beni, o al requisito della novità dei beni, il perito o ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia o attestato le indicazioni e le valutazioni operate dagli organi amministrativi dell’impresa, ai quali resta la diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei controlli degli uffici fiscali. Infatti, la perizia giurata o l’attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell’agevolazione.

Alleghiamo la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate e la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 del MISE con i relativi allegati.

L’ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.


Allegati :

Risoluzione n.152 Agenzia Entrate del 15 dicembre 2017


Circolare_n 547750 del 15 dicembre 2017 MISE


Allegato_1


Allegato_2


Allegato_3




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