giovedì 18 aprile 2024
Notiziario Casse edili – Modifica alle ritenute fiscali sui contributi

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 632

Argomento : Fisco


Casse edili – Modifica alle ritenute fiscali sui contributi

Le imprese edili devono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.
Resta ferma l’esclusione dall’imponibile fiscale delle parti del contributo relative alle prestazioni per malattia e infortunio e alla gestione della Cassa Edile.

Devono essere assoggettati a ritenuta fiscale i contributi versati alla Cassa Edile ai sensi dell’art. 37, lett. a) del vigente CCNL, mentre non sono soggetti a ritenuta fiscale i contributi relativi a:

  • APE

  • Ente Scuola

  • Quote di rappresentanza

Il contributo di cui all’art. 37, lett. a) del CCNL versato alla Cassa Edile è attualmente fissato nella misura del 2,88%; di tale contributo la quota di 1/6, pari allo 0,48%, è di competenza del lavoratore, mentre i 5/6 rappresentano la quota a carico del datore di lavoro (2,40%).

In base ai dati recentemente comunicatici dalla Cassa Edile della Provincia di Cuneo, per l’anno 2017 la parte relativa all’assistenza a carattere non sanitario e, come tale, rilevante ai fini delle ritenute IRPEF è pari allo 0,58% (anziché lo 0,62% dell’anno scorso), di cui lo 0,097% a carico del lavoratore e lo 0,483% a carico dell’impresa.

A decorrere dal 2017 le imprese devono includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Nel dettaglio la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere sanitario è pari allo 0,31% (di cui lo 0,052 a carico del lavoratore e lo 0,258 a carico dell’impresa).

Pertanto, la percentuale complessiva del contributo Cassa Edile da considerare ai fini del conguaglio fiscale per l’anno 2017 e per le ritenute fiscali per l’anno 2018, è del 0,89%, di cui 0,148% è la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 0,89%) e 0,742% riguarda la parte del contributo a carico impresa (5/6 di 0,89%).

Le imprese, ai fini delle operazioni di conguaglio del 2017 devono considerare che, con effetto dal 1° gennaio 2017 valgono le seguenti misure:

  • il contributo a carico del lavoratore dello 0,48% deve essere considerato deducibile per la parte dello 0,332% e non deducibile per la parte dello 0,148% (quota per finalità non sanitarie);

  • il contributo a carico dell’impresa del 2,40% deve essere considerato non imponibile per la misura dell’1,678% e tassabile in capo ai dipendenti per la misura dello 0,742%.

Si precisa altresì che la percentuale complessiva del 0,89% è valida solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Cuneo. Qualora l’impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

La tassazione secondo le modalità sopra indicate dovrà essere effettuata in sede di conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate nell’anno 2017 e le stesse percentuali dovranno essere seguite per la tassazione delle retribuzioni relative all’anno 2018.






D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti

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