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Cuneo,
20/09/2013
Circolare n. 867 Argomento : Appalti pubblici e contratti Ripristinato il divieto di ribasso del costo della manodopera
Negli appalti pubblici è stato reintrodotto il divieto di offrire un ribasso sulla voce di costo legata alla manodopera. Permangono dei dubbi sulle modalità di attuazione della norma.
La legge (98/2013) di conversione del DL 69/2013 cd. “decreto del fare” ha inserito il comma 3-bis all’art. 82 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) ristabilendo che nelle gare d’appalto il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
Il legislatore ha ripristinato, con minime differenze rispetto al passato, la norma che era stata introdotta nel luglio 2011 con il DL n. 70/2011 e poi abrogata pochi mesi dopo dal “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 201/2011) nel novembre del medesimo anno. I concorrenti ad una gara d’appalto pubblica non potranno quindi più sfidarsi sul costo del lavoro. Le novità introdotte rispetto alla versione originaria della norma riguardano l’ambito di applicazione e sono sostanzialmente due: 1. il divieto di ribasso sul costo del lavoro è vigente soltanto quando sia impiegato il criterio del prezzo più basso, ma non quando ci si confronti con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 2. sono escluse dalla norma in esame tutte le procedure di gara in economia previste dall’art. 125 del Codice dei Contratti. Rimane invece dubbio, in assenza di chiarimenti, a chi spetti l’individuazione della “quantità” di manodopera il cui costo debba essere escluso dal ribasso. Allo stato attuale e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore sembra condivisibile la tesi di chi, tra gli interpreti, ritiene che questo compito spetti alle pubbliche amministrazioni in fase di progettazione della gara. Si ricorda tuttavia che sotto la vigenza della prima norma (luglio – dicembre2011) poi abrogata che aveva previsto il divieto di ribasso sulla voce di costo della manodopera erano emerse due autorevoli interpretazioni: una di ITACA (GdL Interregionale Codice contratti del 14/07/2011)e l’altra dell’Autorità di Vigilanza (all’interno del documento contenente le prime indicazioni sui bandi-tipo del 29/09/2011), entrambe molto ragionate, ma distanti nelle conclusioni. Il nodo della questione ruotava, e ruota ancora oggi, intorno al seguente punto: per costo del personale si deve intendere il costo complessivo (somma dei costi unitari di ciascun lavoratore per il tempo impiegato da ciascuno di essi) o il costo unitario (costi minimi salariali)? E’ evidente che nel primo caso il confronto concorrenziale avverrebbe esclusivamente sugli altri fattori produttivi (es: forniture di materiali, noli di attrezzature, utili, ecc..), mentre nel secondo sarebbe oggetto di offerta ribassata anche il fattore di organizzazione della manodopera (che non tocchi tuttavia i minimi salariali previsti). Sempre in assenza di un definitivo chiarimento, tali quesiti restano in piedi anche con la nuova norma. Considerato che uno dei punti fermi nel discorso in questione era, e resta, l’impossibilità di giustificare deroghe ai minimi salariali previsti, si ritiene che la novella in commento per costituire una novità al sistema normativo debba essere interpretata come divieto di ribasso sul costo complessivo della manodopera. Diversamente argomentando la norma in esame non farebbe altro che ribadire e confermare quanto già da sempre previsto dall’art. 87, comma 3, del Codice dei Contratti e cioè che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi. Sulla scorta di queste osservazioni si fornisce un esempio su come quindi dovrebbero essere impostate le gare di appalto a partire dal 22 agosto u.s. Esempio applicativo: importo complessivo 1.000.000 di euro, di cui 20.000 euro di oneri per la sicurezza e 280.000 euro di costo per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso. La quota di importo a base d’asta, su cui cioè si confronteranno i concorrenti e a cui sarà applicabile il ribasso offerto, sarà di 700.000 euro. A fronte di un ribasso del 30%, l’importo del contratto sarà di 790.000 euro così composto: 490.000 euro di importo ribassato, 280.000 euro di costo della manodopera e 20.000 euro di costi per la sicurezza.
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